Abbattimento delle barriere architettoniche: principali disposizioni
12.07.2024

Abbattimento delle barriere architettoniche: principali disposizioni

 

Cosa sono le barriere architettoniche

 

L'articolo 3 della Costituzione Italiana stabilisce i Principi Fondamentali, tra cui il riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini. Inoltre, la Costituzione affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

 

Le barriere architettoniche rappresentano ostacoli fisici che limitano l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità o con difficoltà motorie. Tali barriere possono includere scalini, rampe non conformi, ascensori inadeguati, porte strette, mancanza di segnaletica tattile e altri elementi che impediscono alle persone di muoversi in modo autonomo e sicuro negli spazi pubblici e privati. 

 

In questo contesto, si colloca la  Legge 13/89, che per la prima volta affronta in maniera specifica l'argomento delle barriere architettoniche. Questa legge rappresenta uno strumento per promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche in Italia e garantire l'accessibilità per tutti i cittadini.

 

Legge 13/89 e Decreto Ministeriale 236/89

 

La Legge 13/89, conosciuta come la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche, è un importante strumento legislativo che disciplina l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in Italia. Il Decreto Ministeriale 236/89, che attua la normativa, fornisce specifiche indicazioni tecniche e dimensionali per garantire l'accessibilità degli edifici e degli spazi privati.

 

Secondo il D.M. 236/89, esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito che devono essere tenuti in considerazione nella progettazione edilizia: 

 
  • l'accessibilità: rappresenta il livello più alto e implica che un edificio, sia esso pubblico o privato, possa essere raggiunto e utilizzato in modo agevole, sicuro e autonomo;

  • la visitabilità: si riferisce alla possibilità di accedere agli spazi comuni e ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare, permettendo l'incontro e la comunicazione anche a individui con limitazioni motorie o sensoriali;

  • l'adattabilità: si riferisce alla possibilità di trasformare lo spazio costruito per renderlo completamente fruibile da persone con capacità motorie o sensoriali ridotte.

 

Norme e obblighi per garantire l'accessibilità e l'adattabilità secondo il DM 236/89

 

Il Decreto Ministeriale 236/89 definisce anche criteri tecnici e misure dimensionali per gli edifici e le aree private al fine di assicurare l'accessibilità. Questi parametri riguardano diversi aspetti, come le dimensioni delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a rotelle, le dimensioni degli ascensori e le caratteristiche dei servizi igienici accessibili.

 

Le disposizioni della Legge 13/89 si applicano a diversi ambiti, inclusi gli edifici privati di nuova costruzione, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di nuova costruzione, nonché alla ristrutturazione degli edifici privati preesistenti alla sua entrata in vigore. Inoltre, anche gli spazi esterni di pertinenza degli edifici rientrano nel campo di applicazione del testo normativo.

 

È importante sottolineare che la Legge 13/89 e il D.M. 236/89 pongono l'obbligo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici e degli spazi comuni, nonché di assicurare l'adattabilità delle parti e delle componenti per le quali non è richiesta l'accessibilità o la visitabilità. 

 

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