Aggiornamenti della Legge 68/99 del 2021: cosa devono sapere le aziende
La Legge 68/99: l’inclusione lavorativa per le categorie protette
La Legge 68/99, nota anche come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", rappresenta un punto di svolta per i diritti delle persone appartenenti alle categorie protette in Italia. Promulgata il 12 marzo 1999, questa legge si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa delle persone appartenenti alle categorie protette e di facilitarne l'integrazione nel contesto lavorativo.
La normativa individua due macrocategorie di soggetti appartenenti alle categorie protette: l'Articolo 1 e l'Articolo 18. La Legge 68/99 prevede l’obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di assumere lavoratori appartenenti alle precedenti categorie sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale.
Gli aggiornamenti del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2021
Nel corso degli anni, la Legge 68/99 ha subito diverse modifiche che hanno ampliato le tutele e le agevolazioni a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie protette. Questi aggiornamenti hanno contribuito a garantire un maggiore supporto per le persone con disabilità nel mondo del lavoro.
La Legge 68/99 è soggetta a una revisione quinquennale, e l'ultimo aggiornamento risale al 2021 con il Decreto Ministeriale del 30 Settembre 2021.
Le modifiche principali riguardano:
-
il rafforzamento delle sanzioni per le aziende che omettono l’invio del Prospetto Informativo, le aziende dovranno infatti pagare una sanzione pari a € 702,43 più una maggiorazione di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
-
maggiorazione del contributo esonerativo per le aziende autorizzate all'esonero. In particolare, il contributo esonerativo è aumentato da € 30,64 a € 39,2.
Che cos’è la richiesta di esonero?
Vi sono condizioni per le quali i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono avanzare la richiesta di esonero dall'obbligo di assunzione. Le aziende, devono avere più di trentacinque dipendenti e, per particolari condizioni, non possono occupare l’intera quota di riserva.
La richiesta deve essere opportunamente inoltrata al competente servizio provinciale nonché giustamente motivata. Solitamente si richiede quando l’attività che svolge l’azienda presenta una delle seguenti caratteristiche:
-
faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
-
pericolosità connaturata al tipo di attività;
-
particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il servizio provinciale può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all’80% per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le aziende autorizzate all’esonero sono però tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta.
Sei un’azienda e vuoi saperne di più sull’applicazione della Legge 68/99? Contattaci.