L’assegno ordinario di invalidità civile
Cos'è l'assegno ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidità rappresenta una prestazione economica fondamentale erogata a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Questa misura mira a fornire un supporto essenziale per i soggetti che, a causa delle loro condizioni, trovano difficoltà nello svolgimento delle attività lavorative.
L'INPS concede l'assegno ordinario di invalidità a lavoratori dipendenti iscritti:
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all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
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ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
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a coloro iscritti alla Gestione Separata.
Come funziona: decorrenza e durata
L'assegno ordinario di invalidità viene erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi. Il destinatario ha la facoltà di richiedere la conferma nel semestre antecedente la data di scadenza, garantendo così una continuità nel pagamento, oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. In seguito a tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità viene automaticamente confermato, salva la possibilità di richiedere una revisione.
L'erogazione dell'assegno è concessa anche ad altre tipologie di lavoratori che non sono iscritti alle categorie citate precedentemente; tuttavia, l'importo è ridotto per adeguarsi alla situazione economica. Al compimento dell'età pensionabile, e con il soddisfacimento di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia.
L'importo dell'assegno di invalidità viene determinato attraverso un sistema di calcolo misto che prevede una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo avviene interamente con il sistema contributivo.
Requisiti per la domanda
Il diritto a ricevere l'assegno è riservato a:
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coloro che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo;
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coloro che hanno accumulato almeno cinque anni di contributi, equivalenti a 260 settimane. Di queste settimane, 156, corrispondenti a tre anni di contribuzione, devono essere state maturate nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La cessazione dell'attività lavorativa non rappresenta un requisito, e il diritto alla prestazione può essere integrato anche con contributi esteri maturati in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi non UE convenzionati con l'Italia. La domanda, completa di certificazione medica, può essere presentata online tramite il servizio dedicato o attraverso il Contact Center e altri canali forniti da enti di patronato e intermediari dell'INPS.
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, come stabilito dalla Legge n. 241/1990.
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