Categorie protette: cosa dicono gli Articoli 1 e 18
Categorie protette e lavoro
In Italia per “categorie protette” si intendono i lavoratori che, per via di determinate condizioni personali o sociali, beneficiano di specifiche tutele e agevolazioni in ambito lavorativo. Queste ultime sono chiaramente espresse nella Legge 68/99, promulgata il 12 Marzo del 1999, nota anche come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La normativa ha come finalità “la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
Secondo la normativa, i datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale. La Legge individua poi due macrocategorie di soggetti, ovvero:
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soggetti appartenenti alle categorie protette ex Articolo 1;
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soggetti appartenenti alle categorie protette ex Articolo 18.
I soggetti appartenenti alle categorie protette: Articolo 1
L’Articolo 1 individua come appartenenti alle categorie protette:
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persone in età lavorativa con condizioni fisiche, psichiche o sensoriali per le quali hanno ottenuto dalle commissioni competenti il riconoscimento dell’invalidità civile di grado superiore al 45%;
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invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in base alle disposizioni vigenti;
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non vedenti e sordomuti (di cui alle leggi n. 382/1970 e successive modificazioni e n. 381/1970 e successive modificazioni);
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invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.
I soggetti appartenenti alle categorie protette: Articolo 18
L’Articolo 18 individua come appartenenti alle categorie protette persone che non ricadono direttamente nella macrocategoria precedente:
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orfani e coniugi superstiti di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;
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coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;
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profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);
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orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).
Come iscriversi alle categorie protette?
Per accedere al collocamento mirato, i lavoratori interessati devono necessariamente iscriversi agli elenchi provinciali appositi tenuti dai centri per l’impiego. Per farlo, però, devono aver ottenuto una certificazione medica che attesti il proprio stato, che viene rilasciata:
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dall’Inps;
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dall’Inail;
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dalle Aziende sanitarie.
Il processo inizia con l'interessato che si rivolge al proprio medico di fiducia per ottenere la certificazione di invalidità e avviare la procedura. Dopo aver ottenuto il certificato medico, la persona deve presentare una richiesta di visita, che può essere effettuata autonomamente o con l'aiuto di un CAF o di un patronato.
Successivamente, si viene convocati per la visita, che è condotta da una commissione medica composta da funzionari dell'ASL e dell'INPS. Dopo aver valutato le capacità della persona, la commissione attesta la percentuale di invalidità e le abilità lavorative del candidato.
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