Categorie protette: la chiamata nominativa
17.10.2023

Categorie protette: la chiamata nominativa

 

Il collocamento obbligatorio delle categorie protette

 

La Legge 68/99, comunemente nota come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si concentra sull'inserimento e sull'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso il collocamento mirato. Questa legislazione, oltre a fornire tutele e agevolazioni specifiche, mira a facilitare l'inclusione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica l'adozione di strumenti tecnici e di supporto finalizzati a valutare accuratamente le capacità lavorative delle persone con disabilità e a collocarle in posizioni lavorative adeguate attraverso valutazioni dettagliate, sostegno sul posto di lavoro e azioni mirate per affrontare eventuali sfide ambientali e relazionali.

 

Il collocamento mirato è disponibile per le persone appartenenti alle categorie protette, come definito dalla Legge 68/99 e le relative modifiche. La legge include specificamente:

 

  • persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;

  • invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;

  • non vedenti e sordomuti;

  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

  • orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;

  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;

  • profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);

  • orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).

 

Il collocamento nominativo secondo l'art. 7 della Legge 68/99

 

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 68/99, le aziende hanno la facoltà di assumere personale appartenente alle categorie protette tramite la chiamata nominativa. Questo processo implica che i datori di lavoro, al fine di adempiere all'obbligo stabilito dall'art. 3, possono effettuare una richiesta di avviamento agli uffici competenti o scelgono direttamente la categoria protetta da collocare all’interno del proprio organico. Le richieste nominative possono essere inoltrate da parte di: 

 

  • aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, nonché partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

  • aziende con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 che possono assicurare il 50% delle assunzioni tramite collocamento nominativo;

  • aziende con più di 50 dipendenti che possono garantire il 60% delle assunzioni tramite collocamento nominativo.

 

Nuove disposizioni del collocamento mirato in seguito al Jobs Act

 

Il Decreto Legislativo 151/15 del 2015, conosciuto anche come Jobs Act, ha portato significativi cambiamenti al collocamento mirato, intervenendo sulle modalità di assunzione previste dalla Legge 68/99. Le modifiche, delineate all’interno dell’art. 6 del testo normativo, hanno consentito ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici di assumere le persone con disabilità mediante richiesta nominativa senza alcun limite percentuale, eliminando così la precedente disposizione. Le nuove direttive includono anche l'opzione per gli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone con disabilità iscritte negli elenchi, basata sulle qualifiche e secondo le modalità concordate con il datore di lavoro.

 

Va inoltre sottolineato che, in caso di mancata assunzione tramite richiesta nominativa entro 60 giorni dall'inizio dell'obbligo di assunzione, gli uffici competenti procederanno all'avviamento delle persone con disabilità seguendo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o in base ad accordi specifici stabiliti con il datore di lavoro e le qualifiche disponibili. Gli uffici hanno anche la possibilità di procedere con una chiamata tramite avviso pubblico e una graduatoria limitata a determinate categorie. 



 

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