Categorie protette e lavoro: cosa dice la Legge 68/99
01.03.2024

Categorie protette e lavoro: cosa dice la Legge 68/99

Legge 68/99: l'inclusione delle categorie protette nel mondo del lavoro

 

La Legge 68/99 è stata promulgata il 12 Marzo del 1999 ed è anche nota come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La normativa prevede tutele e agevolazioni specifiche per i lavoratori delle categorie protette, con l'obiettivo di favorire la loro inclusione nel mondo del lavoro.

 

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

 

La Legge, considerata una pietra miliare per i diritti delle persone con disabilità in Italia, è stata soggetta ad ampie modifiche nel corso degli anni, le quali hanno portato a un significativo incremento degli strumenti di tutela a favore dei lavoratori disabili e delle fasce deboli.

 

I soggetti appartenenti alle categorie protette

 

La Legge 68/99 individua due macrocategorie di soggetti appartenenti alle categorie protette. In particolare, l’Articolo 1 individua come appartenenti alle categorie protette:

 

  •  Persone con invalidità civile di grado superiore al 45%;
  •  Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
  •  Non vedenti e sordomuti;
  •  Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

 

 

L’Articolo 18 individua come appartenenti alle categorie protette persone che non ricadono direttamente nella macrocategoria precedente: 

 

  • Orfani e coniugi di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni;
  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro;
  •  Profughi italiani rimpatriati (con status riconosciuto ai sensi della L. 763/81);
  •  Orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/98).
 

Le quote di riserva e gli obblighi per le aziende

 

Secondo la Legge 68/99, i datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette sulla base di quote di riserva che dipendono dalla dimensione aziendale

 
  • 1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18), da 51 a 150 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati (Articolo 1) e 1% dei lavoratori occupati (Articolo 18), se sono presenti più di 151 dipendenti.
 

Legge 68/99: le sanzioni per le aziende che non adempiono all’obbligo di assunzione

 

La Legge 68/99 prevede delle sanzioni per le aziende private e gli enti pubblici che non ottemperano agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

 

Le sanzioni sono diverse a seconda della tipologia di inadempimento:

 
  • Sanzioni per mancato adempimento dell’obbligo: per ogni giorno in cui l’obbligo risulta scoperto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione: €196,05 al giorno per ciascun lavoratore non assunto.
  • Sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo: €702,43 con maggiorazione di €34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo

 

Il prospetto informativo è la comunicazione cui i datori di lavoro, pubblici  e privati, sono tenuti nel caso in cui ci siano state variazioni dell’organico, rispetto a precedenti comunicazioni, e dunque ci sia da modificare la quota di riserva. La comunicazione è da effettuare tramite il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. 

 

 

I vantaggi per le aziende che promuovono la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro

 

Molte aziende decidono di assumere personale appartenente alle categorie protette indipendentemente dall'obbligo di legge. L'inclusione lavorativa, infatti, porta con sé numerosi vantaggi, i quali possono incidere sul clima interno, sulla reputazione aziendale, finanche sullo sviluppo di nuove idee e l'acquisizione di nuove competenze.

 

Assumere personale appartenente alle categorie protette prima che scatti l’obbligo di legge può comportare inoltre:

 
  • La possibilità di usufruire di incentivi e agevolazioni fiscali
  • La possibilità di accedere a nuovi mercati e opportunità di business. Molto spesso, infatti, l’inclusione di lavoratori con disabilità rappresenta un requisito necessario per la partecipazione a gare d’appalto o l’ottenimento di finanziamenti.
 

Sei un’azienda e vuoi saperne di più sull’applicazione della Legge 68/99? Contattaci.

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