La circolare 39/2023 dell'INPS: normative sull’assistenza a soggetti disabili
La circolare 39/2023 dell'INPS: di cosa si tratta
Il D. lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, entrato ufficialmente in vigore il 13 agosto 2022, ha introdotto importanti modifiche alle normative in materia di permessi e congedi per l'assistenza a soggetti disabili in situazione di gravità. Queste modifiche sono state apportate in seguito alla pubblicazione della Direttiva (UE) n. 2019/1158, che ha portato novità in materia di conciliazione tra vita professionale e familiare. Nel 2023, l’INPS ha rilasciato una circolare (39/2023) al fine di fornire ulteriori delucidazioni in merito ai cambiamenti apportati dal D. lgs. 105/2022.
Le principali modifiche includono:
- modifica dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992;
- prolungamento del congedo parentale;
- modifica dei soggetti che possono usufruire del congedo straordinario.
Permessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992
Il D. lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" e ha introdotto la possibilità per più soggetti, oltre ai genitori, di fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.
Per ottenere tali benefici, è necessario allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto disabile che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto richiedente. Il provvedimento di autorizzazione preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.
È inoltre possibile fruire contemporaneamente dei permessi previsti per il lavoratore disabile e per coloro che prestano assistenza, mantenendo l'indipendenza dei diritti individuali del lavoratore disabile.
Prolungamento del congedo parentale
Anche il comma 5 dell'art. 34 del D. lgs. n. 151/2001 è stato aggiornato, stabilendo che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia. Questo principio viene applicato in tutti i casi, a meno che la contrattazione collettiva non preveda specifiche disposizioni in senso contrario. Eventuali variazioni potrebbero riguardare solo aspetti retributivi legati alla presenza fisica in azienda durante il periodo di prolungamento del congedo parentale, e non influirebbero sulle altre prestazioni o benefici economici.
Congedo straordinario
L'art. 2 del D. lgs. n. 105/2022 ha introdotto il "convivente di fatto" tra i soggetti prioritari per la concessione del congedo straordinario. La circolare dell’INPS fornisce indicazioni dettagliate sulla qualificazione di "convivente di fatto" e "parte dell'unione civile". L'innovazione principale consiste nel fatto che, secondo la normativa introdotta, è possibile usufruire del congedo straordinario seguendo un preciso ordine di priorità, e nel caso in cui la convivenza con la persona disabile non sia stata notificata prima della richiesta di congedo, è ora possibile farlo a seguito della presentazione della stessa.
In altre parole, se un individuo diventa convivente di fatto con una persona disabile dopo aver presentato la richiesta di congedo straordinario, questa nuova condizione può essere riconosciuta e la persona potrà comunque beneficiare del congedo in base al nuovo status di convivente di fatto.
Indicazioni operative per le aziende e le strutture territoriali
La circolare fornisce inoltre un quadro operativo per le aziende e le strutture territoriali in relazione ai permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992. In particolare, si sottolinea l'importanza di adottare una gestione flessibile dei permessi, adeguandosi alle nuove disposizioni. Tra i temi trattati vi sono:
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permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992: le aziende dovranno attuare una gestione flessibile dei permessi, tenendo conto delle nuove disposizioni e richiedendo la documentazione necessaria per l'autorizzazione;
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prolungamento del congedo parentale: le strutture aziendali devono considerare che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano riduzioni di ferie e altri benefici, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva;
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congedo straordinario: le procedure telematiche devono essere aggiornate per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario secondo le nuove disposizioni.
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