Circolare INPS n. 99 del 2016: incentivi per l'assunzione di categorie protette
09.08.2023

Circolare INPS n. 99 del 2016: incentivi per l'assunzione di categorie protette

 

Cos’è la Circolare INPS del 2016 

 

L’art. 10 del D.lgs 151 del 14 settembre 2015 ha introdotto modifiche all'art. 13 della Legge 68/99, riguardante l'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette. Queste modifiche, operative dal 1° gennaio 2016, riguardano un nuovo incentivo che varia sia in termini di entità che di modalità di richiesta. L'obiettivo principale è promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

 

La nuova formulazione prevede un incentivo di tipo economico per le aziende, legato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del dipendente assunto.

 

Chi può accedere all'incentivo

 

L'incentivo previsto dalla Circolare INPS n. 99 del 2016 è destinato a tutte le aziende private e agli Enti Pubblici Economici (EPE). A differenza delle disposizioni della Legge 68/99 che impongono un obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, l'incentivo può essere richiesto indipendentemente da tale obbligo. Tuttavia, è fondamentale che l'assunzione riguardi specifiche categorie di lavoratori, ovvero: 

 
  • lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni riconosciute dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

 
  • lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni riconosciute dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

 
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

 

Tipi di rapporti incentivati

 

L'incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da rapporto a termine, a rapporto a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2016. Nel caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi.

 

L'incentivo è riconosciuto anche per specifici tipi di rapporti, tra cui:

 
  • rapporti di lavoro subordinato con cooperative di lavoro ai sensi della legge 142/2001;

 
  • rapporti di lavoro a domicilio definiti come lavoro subordinato con prestazione lavorativa svolta presso il domicilio del lavoratore o in altro locale a sua disposizione;

 
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;

 

Misura e durata dell'incentivo

 

La misura dell'incentivo varia in base alle caratteristiche del lavoratore e del rapporto di lavoro:

 
  • per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni riconosciute dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, l'incentivo corrisponde al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

 
  • per lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni riconosciute dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;

 
  • per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 

La durata dell'incentivo varia a seconda delle caratteristiche del lavoratore e del rapporto di lavoro:

 
  • per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni riconosciute dalla prima alla terza categoria delle tabelle, l'incentivo è erogato per trentasei mesi;

 
  • per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è erogato per sessanta mesi.

 

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