Invalidità civile al 51%: diritti, agevolazioni e sostegno per le categorie protette
L'invalidità civile e la Legge n. 118 del 1971
L'invalidità civile rappresenta un riconoscimento legale per le persone con disabilità, ovvero che presentano una limitazione nella capacità lavorativa e nell'autonomia personale. La Legge n. 118 del 1971 per l'invalidità civile, approvata dal Parlamento dopo il Decreto legge n. 5 del 30 gennaio 1971, ha infatti l'obiettivo di garantire a coloro che presentano qualche forma di invalidità il riconoscimento di specifici diritti e l'accesso a specifiche forme di sostegno e agevolazioni.
L'invalidità civile può comportare l'accesso a diversi tipi di assegni, ognuno dei quali mira a fornire un sostegno finanziario adeguato alle persone che ne hanno diritto. Tra i principali assegni previsti per l'invalidità civile si possono trovare:
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l’assegno mensile (art. 3);
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la pensione di inabilità (art. 12);
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l'assegno mensile di accompagnamento (art. 17);
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la pensione sociale (art. 19)
Ogni tipologia di assegno è destinata a coprire specifiche necessità e richiede procedure, documenti e tempistiche diverse per poter essere ottenuta.
Nel corso degli anni, la Legge 118 ha subito diverse modifiche e aggiornamenti al fine di adeguarsi alle nuove esigenze e alle evoluzioni della società. È infatti stata stabilita una specifica percentuale di invalidità per coloro che hanno più di quindici anni, al fine di poter accedere alle liste speciali di collocamento come stabilito dalla Legge 68/99.
Invalidità civile al 51%: agevolazioni e diritti
Per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile, è necessario presentare una domanda alla commissione medica competente dell'ASL di residenza, a cui è affidato il compito di valutare l'invalidità. Una volta ottenuta la convalida, la documentazione presentata diventa efficace e produce i relativi effetti previsti dalle normative vigenti.
Per le persone che ottengono il riconoscimento dell'invalidità civile al 51% sono previste delle agevolazioni e dei diritti specifici, ovvero:
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secondo l'art. 17 del DPCM del 12 gennaio 2017, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone invalide, o in attesa del riconoscimento dell'invalidità, le prestazioni sanitarie che comprendono l'accesso a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito;
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secondo la Legge 68/99, le persone con un’invalidità superiore al 45%, possiedono il diritto di iscrizione al collocamento mirato in quanto categorie protette;
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secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 119 del 18 luglio 2011, i lavoratori con oltre il 51% di invalidità possono usufruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a trenta giorni all’anno. È importante notare che i costi di questo congedo sono a carico dell'azienda.
Il congedo per cure: di cosa si tratta e come richiederlo
Il congedo per cure rappresenta un importante tassello del supporto fornito alle persone con invalidità civile, consolidando ulteriormente i loro diritti e garantendo un sostegno aggiuntivo. Secondo l’art. 7 del Decreto Legislativo 119 del 18 luglio 2011, i lavoratori che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono beneficiare di questo congedo, della durata massima di trenta giorni all'anno.
Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire un trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia. L'accesso a questo beneficio è subordinato alla presentazione di una domanda da parte del dipendente, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica. È essenziale che tale documentazione attesti la necessità delle cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
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