Legge 68/99: le convenzioni previste dall'art. 11
Ex. art. 11 della Legge 68/99: di cosa si tratta
L'art. 11 della Legge 68/99 rappresenta uno strumento fondamentale nel contesto normativo italiano, volto a promuovere attivamente l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette. Questa normativa offre alle aziende la possibilità di stipulare convenzioni con gli uffici competenti, identificati attualmente come il comitato tecnico ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della stessa Legge.
Le convenzioni dell’art. 11 costituiscono strumenti flessibili, che consentono ai datori di lavoro di adempiere in modo graduale e programmato agli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Un elemento distintivo delle convenzioni è la loro estensibilità a datori di lavoro non obbligati per legge alle assunzioni di persone con disabilità, promuovendo così una cultura inclusiva indipendentemente dagli obblighi legislativi vigenti.
L'art. 11 prevede anche la possibilità di concedere deroghe ai limiti di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, a condizione che siano supportate da progetti specifici di inserimento mirato. Questa disposizione offre un quadro normativo flessibile per adattare le modalità di assunzione alle esigenze particolari dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, consentendo ai datori di lavoro di apportare tali deroghe in conformità ai progetti specifici di integrazione.
Va inoltre sottolineato che il Decreto Legislativo 151/2015 ha introdotto modifiche sostanziali all'art. 11, ridefinendo l'organismo competente - che svolge un ruolo chiave nello stipulare le convenzioni - come “comitato tecnico”. L'obiettivo di questa riforma è quello di ottimizzare l'attuazione delle convenzioni, semplificando la struttura organizzativa coinvolta nel processo.
Art. 11 della Legge 68/99: tipi di convenzioni
L'applicazione pratica dell'art. 11 della Legge 68/99 si concretizza attraverso diverse tipologie di convenzioni, offrendo ai datori di lavoro uno spettro variegato di opzioni per adempiere agli obblighi normativi e favorire l'inclusione occupazionale delle persone appartenenti alle categorie protette. Le convenzioni sono suddivise in:
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convenzioni ordinarie: prevedono tempi e modalità di assunzione flessibili, includendo opzioni come la facoltà della scelta nominativa, tirocini formativi, contratti a termine e periodi di prova estesi;
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convenzioni di integrazione lavorativa: offrono un approccio specifico per l'avviamento di persone disabili con caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Queste convenzioni devono dettagliare analiticamente mansioni, forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte dei servizi regionali, con verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo;
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le convenzioni con cooperative sociali: costituiscono accordi quadro tra servizi provinciali, associazioni datoriali e associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali. Queste convenzioni mirano al conferimento di commesse da parte delle aziende alle cooperative sociali;
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le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative: possono essere stipulate tra gli uffici competenti e datori di lavoro privati, cooperative sociali, imprese sociali e disabili liberi professionisti. Queste convenzioni rappresentano un mezzo flessibile per promuovere l'acquisizione di competenze attraverso esperienze temporanee, contribuendo così al percorso di formazione dei lavoratori disabili.
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le convenzioni di inserimento lavorativo: consentono agli uffici competenti di stipulare accordi specifici con datori di lavoro privati, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali, e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione.
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