Legge 68/99: le sanzioni per chi non adempie all’obbligo
Cosa dice la normativa
La Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 sancisce un obbligo per le aziende pubbliche e private. Questa normativa è stata introdotta per garantire un ambiente inclusivo nei contesti lavorativi. Si tratta della legge "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Secondo la Legge 68/99 i datori di lavoro sono tenuti ad assumere professionisti appartenenti alle categorie protette in percentuale crescente in funzione delle dimensioni aziendali:
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1 lavoratore (Articolo 1), se sono presenti da 15 a 35 dipendenti;
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2 lavoratori (Articolo 1), se sono presenti da 36 a 50 dipendenti;
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7% del personale occupato (Articolo 1) e 1 lavoratore (Articolo 18) da 51 a 150 dipendenti;
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7% del personale occupato (Articolo 1) e 1% dei personale occupato (Articolo 18) se sono presenti più di 151 dipendenti.
Le sanzioni per chi non assume personale categoria protetta
Nel caso in cui gli onerati non ottemperino agli obblighi di assunzione sono previste sanzioni amministrative. In seguito all’adeguamento quinquennale delle sanzioni amministrative, alla luce del Decreto Ministeriale n. 193/2021 e del Decreto Legislativo n. 185/2016, le sanzioni sono suddivise nelle seguenti disposizioni:
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se l'inadempimento è legato all'invio tardivo del prospetto informativo, la sanzione sarà pari a € 702,43 più una maggiorazione di € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
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se l'inadempimento è legato alla mancata assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, la sanzione sarà pari a € 153,20 al giorno. La cifra corrisponde al contributo esonerativo (€ 30,64) maggiorato per cinque volte, per tutti i giorni in cui la quota di riserva è scoperta.
Prima della sanzione: procedura di diffida
A seguito del Decreto Legislativo n. 124/2004 e del Decreto Legislativo n. 185/2016 che ha modificato l’art. 15 della legge n. 68/99, è stata introdotta una procedura di diffida nei confronti delle aziende che non rispettano la normativa vigente.
Prima della sanzione dunque vengono attuate le seguenti misure, di cui i proventi andranno a sovvenzionare il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:
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il datore di lavoro inosservante delle misure legislative viene diffidato a regolarizzare le inosservanze;
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nel caso in cui il datore, a seguito della diffida, ottemperi all’obbligo, potrà pagare una sanzione ridotta. Questa sarà pari a un quarto di quella prevista;
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nel caso in cui si dovessero realizzare contestualmente le misure precedenti, il datore di lavoro verrà assoggettato ad entrambe le sanzioni.
La richiesta di esonero
Vi sono condizioni per le quali i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono avanzare la richiesta di esonero dall'obbligo di assunzione. Le aziende, devono avere più di trentacinque dipendenti, e per particolari condizioni, non possono occupare l’intera quota di riserva.
La richiesta deve essere opportunamente inoltrata al competente servizio provinciale nonché giustamente motivata. Solitamente si richiede quando l’attività che svolge l’azienda presenta una delle seguenti caratteristiche:
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faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
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pericolosità connaturata al tipo di attività;
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particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il servizio provinciale può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all’80% per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le aziende autorizzate all’esonero sono però tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Sospensione dell’obbligo
Vi sono anche condizioni per le quali i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono avanzare la richiesta di sospensione dell'obbligo di assunzione per un periodo di tempo limitato. Ovvero:
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ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in CIGS, (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
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fallimento e/o liquidazione e mobilità per tutto il periodo, (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
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contratto di solidarietà e accordi di incentivo all’esodo, (sospensione di 3 mesi, prorogabile);
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svolge un lavoro faticoso e pericoloso, (massimo per 12 mesi ma con versamento di € 30,64/giorno);
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l’attività lavorativa è definita insalubre o è di alta specializzazione, (massimo per 12 mesi ma con versamento di € 30,64/giorno).
Sono esonerati anche i datori di lavoro privati (e gli enti pubblici economici) che versano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Anche in questo caso, autocertificando l’esonero, sono obbligati al versamento di € 30,64/giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
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