Obblighi per le imprese: la rimozione delle barriere architettoniche
Rimozione delle barriere architettoniche in Italia: principi costituzionali e leggi di accessibilità
L'articolo 3 della Costituzione Italiana stabilisce i Principi Fondamentali, tra cui il riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini. Inoltre, la Costituzione affida alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Le barriere architettoniche, quali scalini, rampe inadeguate, ascensori poco funzionali, passaggi stretti e mancanza di segnaletica tattile, ostacolano l'autonomia e la mobilità delle persone con disabilità o con difficoltà motorie, compromettendo la loro libertà di spostamento in spazi pubblici e privati.
Emerge qui l'importanza della Legge 13/89, che per la prima volta affronta in modo specifico la questione delle barriere architettoniche. Supportata dal Decreto Ministeriale 236/89, questa legge fornisce precise linee guida dettate da tre livelli di qualità nello spazio costruito, rilevanti nella progettazione edilizia, ovvero accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Imprese e accessibilità: obblighi secondo il Decreto Ministeriale 236/89 per la rimozione delle barriere architettoniche
Il Decreto Ministeriale 236/89 rappresenta un importante strumento legislativo volto a promuovere l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le imprese hanno il compito di attuare le disposizioni di questa normativa al fine di creare un ambiente costruito inclusivo e accessibile a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche.
Le principali disposizioni del Decreto Ministeriale 236/89 che impongono obblighi alle imprese comprendono tematiche quali:
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linee guida per le nuove edificazioni: quando si progettano edifici di nuova costruzione, le imprese devono considerare criteri di adattabilità. Questo significa che, anche se inizialmente l'edificio non è completamente accessibile, deve essere possibile apportare modifiche in futuro a costi contenuti per renderlo idoneo alle esigenze delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La progettazione deve tener conto del posizionamento e delle dimensioni dei servizi, degli ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, oltre alla possibile futura installazione di sistemi di sollevamento;
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interventi di ristrutturazione: anche durante gli interventi di ristrutturazione, le imprese devono garantire che gli edifici siano accessibili e privi di barriere architettoniche. Gli stessi requisiti previsti per le nuove edificazioni devono essere soddisfatti anche durante i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, è importante rispettare anche le norme di tutela ambientale, artistica, archeologica, storica e culturale, per assicurare che gli interventi di abbattimento delle barriere non compromettano la salvaguardia di beni.
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integrazione con le vie di fuga e la sicurezza: è fondamentale che qualsiasi intervento di abbattimento delle barriere architettoniche non comprometta la sicurezza degli edifici. Ad esempio, l'installazione di ascensori o sistemi di sollevamento non deve ostacolare l'accesso alle vie di fuga in caso di emergenza. È essenziale che gli interventi siano pianificati in modo da garantire un adeguato deflusso delle persone durante situazioni di evacuazione.
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adattabilità e accessibilità: il Decreto Ministeriale 236/89 sottolinea l'importanza dell'adattabilità degli edifici e degli spazi. Questo significa che le imprese devono progettare e realizzare gli ambienti in modo flessibile, affinchè possano essere facilmente adattati alle esigenze delle persone con disabilità o difficoltà motorie.